Tachigrafo: registrare attività tachigrafo digitale successivamente a quello analogico (novembre 2025)

Gentili clienti,

con la presente vi segnaliamo una importante interpretazione fornita dalla Commissione Europea in merito al corretto utilizzo del tachigrafo nel caso in cui nel caso in cui l’autista guidi alternativamente veicoli muniti di tachigrafo analogico e digitale, situazione in cui deve portare al seguito sia i fogli di registrazione del tachigrafo analogico sia la carta tachigrafica ed all’atto dell’inserimento della carta tachigrafica nel tachigrafo digitale deve, ai sensi dell’art.34 paragrafo 1 lettera b) del Reg. CE 165/2014, inserire manualmente le attività svolte, non registrate dal tachigrafo.

La Commissione Europea ha fornito la seguente risposta: «Il Paragrafo (iii) dell’Articolo 36 del Regolamento Europeo (UE) n. 165/2014 è chiaro sul fatto che mostrare i fogli di registrazione dei giorni in cui l’autista stava guidando con un tachigrafo analogico è sufficiente per uniformarsi al Regolamento. Non c’è motivo di registrare due volte le stesse attività nel tachigrafo digitale. Il conducente ha l’obbligo di registrare h24 l’attività svolta nella giornata in corso e nelle 28 precedenti (56 a partire dal 31.12.2024). Nel caso in cui guidi alternativamente veicoli muniti di tachigrafo analogico e digitale, deve portare al seguito sia i fogli di registrazione del tachigrafo analogico sia la carta tachigrafica. Le registrazioni dei due supporti non si devono sovrapporre, neppure parzialmente. Quindi tutte le attività effettuate a bordo di un veicolo munito di tachigrafo analogico dovranno risultare unicamente dal relativo foglio di registrazione (disco). Questo comporta che al momento del successivo inserimento della carta tachigrafica in altro veicolo, il conducente non deve inserire i tempi presenti sul disco, sia perché sarebbe un’inutile perdita di tempo (facilmente soggetta a errori), sia perché è materialmente impossibile registrare manualmente tutte le attività di guida contenute nella memoria del tachigrafo digitale. Infatti sulla carta tachigrafica possono essere inserite unicamente le attività “altre mansioni” (martelletti), “riposo” (lettino), “disponibilità” (quadrato barrato) e “tempi sconosciuti” (punto interrogativo). Per tali motivi le attività già presenti sul disco vanno registrate manualmente come “tempi sconosciuti” i quali, in questo caso, non sono sanzionabili perché giustificati dal foglio di registrazione analogico».

Ringraziamo per l’attenzione

Cordiali saluti
Finaxit srl