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La Corte di Giustizia dell‘Unione Europea ha stabilito che un pacchetto turistico può essere rimborsato integralmente non solo quando i servizi previsti non vengono forniti, ma anche quando sono eseguiti in modo così parziale, tali da rendere il viaggio privo di reale interesse per il turista.
Secondo la Corte, situazioni di forte penalizzazione dovute a circostanze inevitabili e straordinarie – come lavori di ristrutturazione o interventi pubblici – potrebbero teoricamente esonerare l‘organizzatore dal risarcimento. Tuttavia, questo vale solo se l‘organizzatore non ne era a conoscenza.
Il tribunale nazionale deve quindi verificare se l‘agenzia o il gestore delle strutture turistiche fossero informati o coinvolti nei procedimenti che hanno portato ai disservizi. Se erano consapevoli, non possono essere esonerati e devono risarcire il viaggiatore.
In sostanza, la CGUE rafforza la tutela dei consumatori, chiarendo che un viaggio gravemente compromesso dà diritto al rimborso, anche se alcuni servizi sono stati comunque forniti.
Il testo completo della sentenza relativa alla causa C-469/24 è disponibile al seguente link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62024CJ0469
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