Gentili Clienti,
in merito ad una vicenda che riguardava un passeggero caduto su un autobus a causa di una manovra brusca, la Corte di Cassazione ha stabilito che il danno che ne deriva non viene valutato secondo le regole del contratto di trasporto, ma secondo quelle del Codice delle Assicurazioni.
E’ quanto previsto dall’ordinanza n. 13885 del 25 maggio 2025. Anche se il fatto avviene durante un viaggio regolato da un contratto, conta la causa materiale dell’incidente: se è riconducibile alla circolazione del veicolo, allora si applica l’art. 139 del D.Lgs. 209/2005, che regola il risarcimento dei danni lievi alla salute. Il caso riguardava una donna che aveva subito una lesione micropermanente (3-4%) cadendo su un autobus per via di una ripartenza improvvisa.
La società di trasporto era stata condannata in primo grado, ma c’era disaccordo su come calcolare il danno. La Corte d’Appello aveva applicato le tabelle ordinarie da responsabilità contrattuale, ma la Cassazione ha annullato quella decisione, ribadendo che qualsiasi danno causato da un veicolo, anche se fermo o in area privata, è un danno da circolazione e quindi va liquidato secondo i criteri del Codice delle Assicurazioni.
Quindi, anche se c’è un contratto di trasporto, ciò che conta per stabilire il risarcimento è se il danno deriva da un atto tipico della circolazione del veicolo.
Ringraziamo per l’attenzione
Cordiali saluti
Finaxit srl
