Ritenute agenzie viaggi: novità legge di bilancio (febbraio 2026)

Gentili clienti,

Con l‘approvazione della Legge di Bilancio 2026, dal 1° marzo 2026 anche le agenzie viaggi applicheranno ritenute sulle provvigioni, venendo meno le esenzioni finora previste dall’art.25bis del DPR 600/1973.

L‘estensione dell‘obbligo di ritenuta d‘acconto non riguarda solo le agenzie di viaggio e i tour operator, ma coinvolge una platea più ampia di soggetti precedentemente esonerati:

agenzie di viaggio e turismo;
agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei;
agenti e commissionari di imprese petrolifere.

Il prelievo si applica a tutte le provvigioni derivanti da rapporti di agenzia, commissione, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d‘affari.

La ritenuta è stabilita nella misura del 23% (corrispondente al primo scaglione IRPEF), ma la base imponibile su cui viene calcolata varia sensibilmente in base alla struttura organizzativa dell‘agenzia:

Base ordinaria (50%): in assenza di specifiche dichiarazioni, la ritenuta si applica sul 50% della provvigione. L‘effetto finanziario è una trattenuta effettiva dell‘11,5% sul lordo.

Base ridotta (20%): se l‘agenzia dichiara di avvalersi in via continuativa di dipendenti o collaboratori terzi, la base imponibile scende al 20%. In questo caso, il prelievo effettivo è del 4,6%.

Per beneficiare della base ridotta al 20%, l‘agenzia è necessario inviare al committente (Tour Operator o il fornitore che eroga la provvigione) una dichiarazione formale attestante i requisiti necessari.

La norma è riferita alla data del pagamento (principio di cassa) e non a quella di maturazione della pratica. Pertanto, una provvigione relativa a un viaggio venduto a gennaio, ma liquidata dopo il 1° marzo 2026, sarà soggetta a ritenuta.

Ringraziamo per l’attenzione

Cordiali saluti
Lo Staff di Finaxit