Gentili Clienti,
l’articolo 126-bis comma 2 del Codice della Strada riguarda l’obbligo di comunicazione dei dati del conducente in caso di violazione che comporti la decurtazione di punti dalla patente. Nella pratica, quindi, il proprietario del veicolo non alla guida al momento dell’infrazione deve comunicare all’organo accertatore i dati anagrafici e della patente del conducente effettivo, entro 60 giorni dalla notifica del verbale. La mancata comunicazione, senza giustificato motivo, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da €291,00 a €1166,00.
Nel caso analizzato dal Giudice di pace di Cosenza, Francesco Claudio Messina, un’azienda era impossibilitata dal fornire le generalità del conducente e aveva inviato all’organo della Pubblica Amministrazione una raccomandata in cui spiegava le motivazioni del mancato invio (tanti dipendenti utilizzavano lo stesso mezzo) ed ha inviato conseguentemente un ricorso. Lo stesso avvio della formula del ricorso, in sé, non esenta l’azienda dall’invio dei dati del conducente, ma nel caso analizzato la buona volontà dell’azienda è stata valutata dal Giudice nell’azione dell’invio della raccomandata. Nel caso analizzato l’azienda non ha dovuto corrispondere la sanzione per mancato invio dei dati del conducente.
Possiamo, quindi, trarre la conclusione che l’omissione della comunicazione dei dati del conducente al momento di una sanzione non è punibile qualora questa venga reputata come giustificata. La sentenza rientra nel più ampio filone di giurisprudenza in cui le PA non si pongono su un livello superiore rispetto a cittadini ed imprese, ma paritario.
Siamo disponibili per ulteriori dubbi e informazioni.
Cordialmente,
Lo Staff di Finaxit
