Cancellazione PRA veicoli con fermo amministrativo: L.14/2026 (febbraio 2026)

Gentili clienti,

in data 20 febbraio 2026 è entrata in vigore la legge 26 gennaio 2026 n.14 che ha introdotto nuove disposizioni in merito alla cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo.
Le nuove disposizioni riguardano l‘art. 8 bis e 8 ter:

8 bis: alla richiesta di cancellazione dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico) o da altro registro presso l‘ufficio della motorizzazione civile o dal registro unico telematico, anche nel caso di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o NON reclamati dai proprietari, NON può essere opposta l‘iscrizione sul medesimo veicolo del fermo amministrativo. In caso di iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo da rottamare, non può essere concessa al proprietario, o a chiunque acquisisca la disponibilità del veicolo, alcuna forma di agevolazione, contributo o incentivo pubblico per l‘acquisto di un nuovo veicolo.
8 ter: in caso di veicolo iscritto al PRA rinvenuto da comuni, province e città metropolitane, non reclamato dal proprietario, è possibile attestare l‘inutilizzabilità entro e non oltre i 7 giorni tramite PEC. Se il proprietario non si oppone entro 60 giorni dalla ricezione della PEC, l‘ente procedente può provvedere alla rimozione del veicolo e alla sua demolizione e cancellazione dal PRA.

Per poter visionare la versione integrale della nuova disposizione potete consultare il seguente link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2026/02/05/26G00026/SG

Ringraziando per la collaborazione porgiamo

Cordiali Saluti,

FINAXIT SRL